Come funziona il nuovo sistema sandbox per i progetti fintech
Il regolamento per la sandbox fintech è realtà: il decreto attuativo del ministero dell’Economia e finanza (Mef) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, attuando così la delega prevista sin dal decreto Crescita del 2019. Il testo designa composizione e prerogative del comitato fintech istituito presso il Mef, oltre a elencare condizioni, modalità e ambito di applicazione del regime sperimentale nell’ambito della “tecnofinanza”. Il testo firmato dal ministro Daniele Franco è stato elaborato dopo le consultazioni con Banca d’Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
I rappresentanti delle tre autorità di vigilanza faranno parte del comitato, presieduto dal ministero, insieme ai colleghi provenienti dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Garante privacy, Agenzia per l’Italia digitale e Agenzia delle entrate. Uno dei compiti dell’organismo sarà facilitare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità, attraverso il confronto sulle aree di rischio e lo scambio di informazioni, vista la natura evolutiva delle sperimentazioni. Nel cosiddetto “recinto di sabbia” potranno entrare infatti le attività innovative che puntano a fornire servizi e prodotti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, mediante nuove tecnologie, “che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale”.
Come funziona il sistema sandbox
L’aspetto sperimentale a livello normativo della sandbox è garantito nell’articolo 14 del testo, che ammette la possibilità che l’autorità competente deroghi a propri regolamenti, a un orientamento di vigilanza o un atto di carattere generale “fornendo criteri alternativi per il rispetto della normativa”, laddove tale eventualità è per di più considerata come criterio di ammissibilità stessa dell’attività al programma sandbox (articolo 6), “per le modalità in cui è prospettata”. Il carattere progressivo è poi esplicitato nell’articolo 17, prevedendo l’eventualità che le autorità competenti possano avviare l’istruttoria per modificare la propria regolamentazione in modo da “consentire lo svolgimento delle attività anche al di fuori della sperimentazione”, nel caso in cui questa “abbia dato esito positivo e la prosecuzione dell’attività oggetto di sperimentazione richieda modifiche regolamentari”.
Tra i presupposti per l’ammissibilità, i progetti dovranno essere in grado di recare “valore aggiunto” attraverso benefici agli utenti finali oppure migliorare l’efficienza del sistema bancario, finanziario e assicurativo, agevolare l’applicazione della regolamentazione, migliorare sistemi, procedure e processi, essere sostenibile a livello economico. Le autorità potranno indire finestre temporali di due mesi in cui ammettere un numero prestabilito di progetti, per determinate aree “verticali” di innovazione fintech. La durata massima delle sperimentazioni potrà essere di diciotto mesi, con una proroga possibile da richiedere 60 giorni prima del termine, con resoconto e motivazione.
I controlli
Tra i vari documenti richiesti insieme alla domanda di ammissione, ci dovrà essere uno studio preliminare di fattibilità (proof of concept) e l’indicazione degli strumenti a tutela degli utenti che dovranno includere almeno una corretta informazione sulla natura sperimentale e durata del progetto, meccanismi di raccolta di consenso consapevole, diritto di recesso con almeno 15 giorni di preavviso senza spese o penalità, meccanismi di celere risarcimento in caso di responsabilità del prestatore di servizio.
Le autorità potranno modulare la portata della sperimentazione, prevedere limiti all’operatività, far adottare forme societarie diverse da quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, revocare l’ammissione. I soggetti introdotti al regime sperimentale, monitorato ogni sei mesi dalle autorità competenti, saranno inseriti in un apposito registro, che verrà pubblicato sul sito internet del comitato. Al termine della sperimentazione verrà elaborato un resoconto economico e operativo da parte dei soggetti, mentre l’autorità di vigilanza competente potrà segnalare l’eventuale opportunitò di “modifiche normative o chiarimenti interpretativi della normativa, anche regolamentare, vigente, alla luce delle evoluzioni della tacnologia”. Il decreto attuativo per il sistema fintech sandbox entrerà in vigore il prossimo 17 luglio.
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